Il Consiglio federale fissa i contingenti per i lavoratori di Stati terzi e i fornitori di servizi dell’area UE/AELS per il 2020
Le imprese svizzere sono tenute ad assumere quanti più dipendenti possibile in Svizzera. Ciononostante, l’economia svizzera fa affidamento anche sui lavoratori stranieri. Per questo motivo, a integrazione della libera circolazione delle persone in vigore nell’area UE/AELS, le imprese devono poter assumere anche l’anno prossimo i lavoratori specializzati provenienti da Paesi esterni all’UE di cui hanno bisogno. La decisione del Consiglio federale di mantenere nel 2020 gli stessi contingenti massimi del 2019 è stata presa considerando il fabbisogno dell’economia e l’attuale sfruttamento dei contingenti 2019 nonché dopo aver sentito i Cantoni e le parti sociali. In tal modo si tiene conto dell’esigenza dell’economia di vedere assicurate la continuità e la stabilità.
Come nel 2019, nell’anno a venire potranno essere assunti 8500 specialisti da Stati terzi: 4500 con permesso di dimora (B) e 4000 con permesso di soggiorno di breve durata (L).
Contingenti per i fornitori di servizi dall’area UE/AELS
Il Consiglio federale ha fissato anche i contingenti massimi per i fornitori di servizi provenienti da Stati UE/AELS con un periodo d’impiego superiore a 90 o 120 giorni per anno. Le cifre rimangono invariate rispetto al 2019. Pertanto, nel 2020 saranno disponibili 3000 permessi di soggiorno di breve durata (L) e 500 permessi di dimora (B), che saranno liberati con cadenza trimestrale.
Contingenti per lavoratori provenienti dal Regno Unito
In linea con la sua strategia "Mind the gap", il Consiglio federale ha stabilito anche contingenti massimi separati per i lavoratori cittadini britannici nel caso di una Brexit no-deal. Se nel 2020 si dovesse verificare un’uscita disordinata del Regno Unito dall’UE, l’economia svizzera potrebbe reclutare 3500 lavoratori dal Regno Unito: 2100 con permesso di dimora (B) e 1400 con premesso di soggiorno di breve durata (L).
L’obiettivo di questi contingenti separati è mitigare le conseguenze per l’economia e i Cantoni di un possibile passaggio improvviso dei cittadini britannici da titolari del diritto alla libera circolazione a cittadini di uno Stato terzo. Questo contingentamento sarà applicato soltanto nel caso di una Brexit disordinata. Se il Regno Unito dovesse invece lasciare l’UE con un accordo di recesso concordato, durante il periodo di transizione pattuito tra la Svizzera e il Regno Unito continuerà a valere l’Accordo sulla libera circolazione (ALC).
Ultima modifica 27.11.2019
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