Obblighi delle persone coinvolte

Conformemente all’articolo 12 ODCA i laboratori riconosciuti o i medici incaricati da un laboratorio sono tenuti a verificare l’identità della persona da esaminare e a raccogliere i seguenti dati:

  • cognome;
  • nome;
  • data di nascita;
  • indirizzo;
  • luogo d’origine / cittadinanza;
  • fotografia da effettuare in occasione del prelievo del campione (firma).

Le persone interessate devono certificare la propria identità per mezzo di un documento di legittimazione ufficiale valido corredato di una fotografia. Tale documento deve essere fotocopiato dal laboratorio o dal medico. È consentito rinunciare alla produzione di un documento di legittimazione ufficiale di un neonato o di un bambino in tenera età.

Basi legali

Ultima modifica 31.08.2007

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https://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/abstammung/pflichten.html